REGOLAMENTO DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ALAKATANGA
Ai sensi dell’art.6 della Legge 3 aprile 2011 n.142
approvato dall’assemblea dei soci del ………………….
PREMESSA
- Con decisione dei soci del ……………………… è stato approvato, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente regolamento interno che sarà depositato, entro 30 giorni, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- I rapporti tra la cooperativa e i soci cooperatori sono regolati dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento interno, dalle delibere degli organi sociali e dagli altri documenti previsti dallo Statuto. Essi sono finalizzati al conseguimento dello scopo sociale enunciato dallo Statuto stesso;
- Ai fini del presente Regolamento, i soci cooperatori sono di seguito denominati soci lavoratori, così come definiti dall’art. 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.
I soci lavoratori della cooperativa:
- a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, si applica, unitamente alle norme contenute nello Statuto, ai soci lavoratori della Cooperativa e disciplina tutte le condizioni normative, economiche e organizzative delle prestazioni lavorative rese dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Regolamento disciplina, innanzitutto, la tipologia dei rapporti di lavoro che, come ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo ed a questo comunque collegati, i soci lavoratori potranno instaurare con la Cooperativa. Il Regolamento, inoltre, disciplina l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le modalità di svolgimento delle loro prestazioni lavorative in relazione all’organizzazione aziendale e ai profili professionali dei soci stessi, i trattamenti economici a questi spettanti.
SOCI
Art. 2 – Ammissione a socio
Chi desidera essere ammesso a socio della Cooperativa deve fare domanda scritta, impegnandosi:
- alla piena ed integrale osservanza dello Statuto Sociale, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alla sottoscrizione e al versamento della quota del capitale sociale proposta;
- A partecipare attivamente alla gestione sociale ed al raggiungimento delle finalità mutualistiche previste dallo Statuto.
La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata ed è valutata dall’Organo amministrativo nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto. Il Socio è tenuto a versare la quota sociale in base alla delibera di ammissione a socio assunta dall’Amministratore/CdA.
A seguito del recesso o dell’esclusione dalla qualifica di Socio, lo stesso avrà diritto al rimborso della quota sociale sottoscritta mediante restituzione in un’unica soluzione nei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, di conseguenza, di quello lavorativo.
Possono essere ammessi a soci, ai sensi dell’art. 2527 c.c., nella categoria speciale “soci in formazione” coloro che l’Amministratore/CdA ritiene di ammettere a un periodo di formazione finalizzato all’inserimento nell’impresa. I Soci in formazione sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento in quanto applicabili, e non possono far parte degli organi sociali e possono partecipare all’Assemblea Ordinaria che approva il bilancio senza diritto di voto.
Inoltre, la Cooperativa si adopererà in favore dei soci in attesa di lavoro, organizzando specifici corsi di formazione ed avviamento al lavoro.
Art. 3 – Diritti e doveri dei soci
Il Socio esercita tutti i diritti attribuitigli e si obbliga a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il Socio pertanto:
- ha diritto a partecipare alla vita della Cooperativa esprimendo la propria volontà, attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Amministratore/CdA, Collegio Sindacale;
- è eleggibile alle cariche sociali;
- ha diritto ad un’equa retribuzione per l’attività lavorativa prestata a favore della Cooperativa secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- potrà usufruire, altresì, di tutte quelle eventuali provvidenze predisposte dalla Cooperativa a favore dei Soci;
- ha diritto alla attribuzione degli utili nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
Il Socio è tenuto a:
- concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché la realizzazione dei processi produttivi aziendali;
- contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
Art. 4 – Norme comportamentali dei soci.
Il Socio, in relazione alle caratteristiche del campo d’intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni ricevute dalla Direzione aziendale ed alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Il Socio deve rispettare tutto quanto deliberato dall’Amministratore/CdA nonché quanto deciso dalla Direzione anche con riferimento ad ordini di servizio per la distribuzione delle mansioni e delle responsabilità: ogni esecutore dovrà segnalare a chi gli ha affidato l’incarico eventuali difficoltà, formulando eventualmente proposte per il migliore andamento del lavoro, rilevando dati ed elementi che gli venissero richiesti ed agevolando verifiche e controlli.
Il Socio è responsabile del materiale a lui affidato, che rimane di proprietà della Cooperativa e che il lavoratore è tenuto a risarcire, in caso di perdita e/o danneggiamento causati da dolo o colpa grave, salvo diverse disposizioni. Il Socio deve recarsi sul posto di lavoro designato dal responsabile del lavoro.
Art. 5 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati, la Cooperativa, con la consegna del presente Regolamento e la sua esplicita accettazione, informa i Soci che i dati che sono stati forniti e quelli che forniranno in futuro saranno oggetto, da parte della Cooperativa, di trattamento secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
- I dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata e degli obblighi di riservatezza.
- Per trattamento dei dati personali si intende: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione ovvero la comunicazione di due o più di tali operazioni.
- I dati verranno trattati e saranno comunicati (agli Istituti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato e agli Enti e ai Professionisti eventualmente autorizzati, nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali) per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto associativo e lavorativo, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per la Cooperativa l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di conseguenza l’Amministratore/CdA può deliberare l’esclusione del Socio.
Art. 6 – Sicurezza sul lavoro
I Soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Nel caso in cui i Soci operino all’interno delle strutture della Cooperativa, dovranno essere informati del piano di sicurezza e dei necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
Nei casi previsti dalla vigente normativa, la Cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
Art. 7 – Rapporti di lavoro instaurabili
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 03 aprile 2001 n. 142, ciascun socio lavoratore può instaurare con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
- subordinato, nelle varie tipologie e con le modalità previste dalla vigente normativa, incluse modalità particolari anche formative (apprendistato), comunque compatibili con lo stato di socio;
- formativo, comunque finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (tirocinio, stage);
- autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
Tra il socio lavoratore e la Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare un rapporto di lavoro in qualsiasi altra forma, purché consentita dall’ordinamento giuridico, compatibile con la qualifica di socio e idonea al raggiungimento degli scopi sociali, dovendosi pertanto escludere il ricorso a prestazioni meramente occasionai e alla somministrazione di lavoro.
Il rapporto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta.
Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro la Cooperativa ed il socio sottoscrivono un atto contenente la disciplina della prestazione lavorativa del socio.
La Cooperativa e il Socio possono instaurare successivamente un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e degli elementi di cui al comma precedente.
Art. 8 – Soci volontari
Il presente Regolamento prevede la partecipazione attiva dei Soci Volontari, in misura non superiore al 20% del numero complessivo dei Soci, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381 del 1991.
Non si instaura tra Cooperativa e Socio Volontario alcun tipo di rapporto di lavoro.
Il Socio Volontario è considerato prestatore d’opera a titolo gratuito con la sola copertura infortunistica INAIL, fermo restando il diritto al rimborso spese e la partecipazione attiva alla vita sociale.
Il Socio Volontario dovrà comunque adeguarsi alle esigenze della Cooperativa e collaborare secondo le direttive della stessa con il personale dipendente, rispettando le norme del presente regolamento in quanto applicabili. Gli orari e le attività verranno stabilite di volta in volta secondo le necessità.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio ed estinzione del rapporto di lavoro.
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della Legge 03 aprile 2001 n. 142, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), della legge 30/2003, il recesso o l’esclusione del socio, deliberati secondo quanto previsto nello Statuto sociale, nel Regolamento interno e nel rispetto delle norme del codice civile, determina di diritto l’estinzione per giusta causa anche del rapporto di lavoro, in qualunque forma lo stesso si esplichi.
Parimenti, l’estinzione del rapporto di lavoro, per recesso da parte del socio o per recesso da parte della Cooperativa, che avvenga sia per cause soggettive (licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), sia per cause oggettive, determinate anche da fatti non imputabili al socio (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), può determinare causa di scioglimento del vincolo associativo.
A titolo meramente esemplificativo, possono ritenersi valide condizioni di estinzione del rapporto di lavoro, con conseguente esclusione del socio, le seguenti cause:
- In caso di rapporto subordinato:
- la commissione di infrazioni sanzionate con il licenziamento in base alle norme disciplinari previste dal CCNL applicato al rapporto e/o dal codice disciplinare aziendale;
- gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali, in violazione dei doveri di diligenza, riservatezza, obbedienza e fedeltà insiti nel rapporto di lavoro dipendente;
- motivazioni economiche, tecniche e organizzative (ad es. perdita di appalto di servizi, soppressione dall’organigramma della posizione lavorativa, crisi di mercato), comprese quelle per cui è ammissibile il ricorso ai licenziamenti collettivi (art. 24 L. 223/1991).
- In caso di rapporto diverso da quello subordinato:
- gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali e/o degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- gravi o reiterate violazioni degli indirizzi di coordinamento forniti dalla Cooperativa per l’esecuzione dell’incarico;
- assunzione, non preventivamente autorizzata, di lavori in proprio in concorrenza con l’attività della Cooperativa.
Le eventuali controversie relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 10 – Condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo indeterminato, determinato nonché a tempo parziale, nei limiti ad alle condizioni stabilite dalla legge.
Il Socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato con la Cooperativa, ha la precedenza nella stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, sussistendone le esigenze e le condizioni per la Cooperativa.
La stipulazione del rapporto di lavoro in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell’Amministratore/CdA.
In presenza di più soci nelle condizioni di cui ai commi precedenti, la Cooperativa stipula il rapporto di lavoro con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.
Art. 11 – Contratto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale è regolato a norma del D. Lgs. n. 61 del 2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 2001 e dal D. Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i. ed ha funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività della Cooperativa, tutelando anche le esigenze dell’utenza;
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei Soci, ferme restando le esigenze della Cooperativa.
La Cooperativa, al di là di questi principi generali, opera per garantire – nei limiti delle possibilità offerte dalle condizioni organizzative oggettive dei servizi – occupazione stabile ai Soci.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme:
- di tipo orizzontale, cioè quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro.
- di tipo verticale, cioè in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
- di una combinazione tra due tipi (misto o combinato), cioè quello che si svolge secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale.
Il rapporto a tempo parziale si attiva secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti.
Le assunzioni a termine, di cui al D. Lgs. n. 368 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.
Il rapporto a tempo parziale è regolato come segue:
- nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
- l’eventuale periodo di prova;
- la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno o alla settimana o al mese o all’anno;
- la qualifica assegnata.
- La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.
Su richiesta del Socio, per sue comprovate esigenze, al fine di garantire i livelli massimi di occupazione, si potranno comunque stipulare o modificare contratti di lavoro a tempo parziale che prevedano prestazioni settimanali inferiori a 12 ore.
I contratti individuali già stipulati alla data di approvazione del presente Regolamento sono comunque da ritenersi validi.
- Al Socio con contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabile e le relative casuali, in base alle quali è possibile chiedere al lavoratore lo svolgimento del lavoro supplementare, è determinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.
L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento.
- Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla diversa collocazione temporale della prestazione di lavoro prevista dal contratto individuale;
- Nel contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti stabiliti e con le specifiche maggiorazioni retributive eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
- L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.
Art. 12 – Contratto di lavoro a termine.
È previsto l’utilizzo del contratto a termine secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 368 del 2001, dagli artt. 19 – 29 del D. Lgs 81 del 2015, come modificato dalla Legge 96/2018, e dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 24 mesi.
Art. 13 – Contratti formativi
- Apprendistato – L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione di giovani e di soggetti percettori di ammortizzatori sociali. La Cooperativa, qualora utilizzi questo particolare rapporto di lavoro, osserverà il dettato degli artt. 41 e ss. del D. Lgs. n. 81 del 20015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni della contrattazione collettiva, relativamente alla tipologia, alla durata del rapporto ed alle modalità di erogazione dei percorsi formativi.
- Tirocinio formativo – I tirocini (stages) costituiscono un inserimento temporaneo all’interno del processo produttivo dell’azienda con finalità formative e non costituiscono rapporto di lavoro.
In particolare la Cooperativa potrà stipulare tirocini extra-curricolari rivolti a persone in cerca di occupazione, finalizzati a favorire il loro contatto diretto con il soggetto ospitante ed orientati all’arricchimento del bagaglio culturale, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reineserimento lavorativo. Tali rapporti saranno disciplinati dalle linee guida regionali definite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni (art. 1 co. 34-36, Legge 92/2012, Accordo 24 gennaio 2013).
Art.14 – Contratto intermittente
Qualora se ne ravvisino le esigenze e le possibilità, la Cooperativa potrà avvalersi del rapporto di lavoro intermittente (a chiamata) nei limiti e nei modi previsti dagli artt. 13-18 del D. Lgs 81/2015.
Art. 15 – Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili e trattamento economico
Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni economiche e normative di lavoro dei soci lavoratori subordinati si applicano le disposizioni del CCNL PUBBLICI ESERCIZI PERSONALE ARTISTICO (FIPE – Slc-Cgil, Siam_Slc_Cgil, Fistel_Cisl, Uilcom-Uil) del 15/12/2011 e successivi rinnovi ed accordi integrativi.
La Cooperativa potrà, inoltre, applicare altri CCNL ai soci lavoratori interessati dalla procedura del cambio appalto, in virtù di norme imperative nascenti da leggi, regolamenti, contratti, atti normativi o pattizi in genere vincolanti per la Cooperativa stessa.
Per i soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, con le modalità previste dal presente Regolamento, è previsto un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal suddetto CCNL. Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato. È facoltà dell’Amministratore/CdA prevedere la possibilità di una retribuzione integrativa, premi di produzione a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali.
Art. 16 – Corresponsione delle remunerazioni
Ai Soci con contratto di lavoro subordinato, saranno erogate le retribuzioni secondo quanto previsto dai C.C.N.L. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la Cooperativa informerà tempestivamente i Soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del Socio. Qualora lo ritenga opportuno la Cooperativa, con decisione dell’Amministratore/CdA, potrà erogare, a diverse figure professionali in forza presso la Cooperativa stessa, la tredicesima mensilità e in rate mensili.
Art. 17 – Mobilità e trasferte
Al socio lavoratore potranno essere richieste prestazioni lavorative da eseguirsi in luogo diverso da quello eventualmente stabilito nel contratto individuale di lavoro. Il socio in trasferta potrà essere autorizzato all’uso del veicolo proprio con corresponsione delle indennità chilometriche ACI vigenti. Al socio in trasferta, in relazione alle singole missioni autorizzate, saranno riconosciute le specifiche indennità previste dalla normativa e dal CCNL applicato.
Laddove, per la natura dell’incarico, il lavoratore sia tenuto per contratto ad espletare la propria attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, le indennità e maggiorazioni retributive concordate tra le parti saranno trattate, ai fini fiscali e contributivi, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 51 del TUIR.
RAPPORTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO
Art. 18 – Normative applicabili ai soci non subordinati
Ai sensi dell’art. 6, lettera c), della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.
Per i Soci lavoratori autonomi si applicano le norme contenute negli art. 2222 e ss. del codice civile, nonché, con riferimento al particolare tipo di lavoro instaurato, tutte le disposizioni applicabili in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore, con i conseguenti effetti ed oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi.
In particolare, ai sensi dell’art. 50, comma 1) lett. a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limita salariali correnti maggiorati del 20 per cento, dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e della piccola pesca.
Ai fini previdenziali i soci, la cui attività è riconducibile ad una delle categorie indicate all’art. 3 del D.L.C.P.S n.708/1947 e successivi decreti ministeriali (D.M. 15 marzo 2005), sia nel caso in cui il rapporto venga instaurato con carattere di lavoro dipendente sia autonomo, sono iscritti al Fondo di previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico INPS/Ex ENPALS, applicandosi le specifiche regole per la determinazione dell’imponibile previdenziale di cui al D.Lgs 166/97, D.Lgs 182/97, Circolare Enpals 23/93, Messaggio Inps 5237/2015.
Ai soggetti fino ai 18 anni senza altre limitazioni, agli studenti fino a 25 anni, ai pensionati ultra sessantacinquenni, nonché ai soggetti già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, che percepiscano per attività di spettacoli ed intrattenimento compensi non superiori ad € 5.000,00 annui, si applica il regime di esenzione di cui al D.L. 159/2007.
I soci artigiani e commercianti sono iscritti presso le rispettive Gestioni speciali INPS (art. 14 c. 4 L. 412/91; art. 1 DL 6/93 conv. in L. 63/93; art. 44 c. 8 DL 269/2003 conv. in L. 326/2003; art. 1 c. 374 L. 266/2005) con contribuzione esclusiva a loro carico.
I soci artigiani sono iscritti, a cura ed onere esclusivo della Cooperativa, contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (D.M 1° febbraio 2001). Ai fini fiscali i compensi percepiti dai soci artigiani sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (Art. 1 co. 114 Legge 208/2015).
Per i Soci lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) si applicano le disposizioni degli artt. 2, 52 e 54 del D. Lgs. 81/2018 e dell’art. 409 co.3 del C.P.C.
I compensi derivanti da tali collaborazioni sono fiscalmente assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-bis TUIR). I Soci sono iscritti presso la Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 2 commi 25-32, Legge 335/1995, e la contribuzione dovuta è ripartita per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico della Cooperativa. Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 38/2000, i soci che svolgano attività protette sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, con premio ripartito per 1/3 a carico del socio e 2/3 a carico della Cooperativa.
Art. 19 – Modalità di svolgimento dell’incarico
Nello svolgimento dell’incarico il Socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, esprimendo liberamente la propria personalità e creatività, garantendo sempre un adeguato standard qualitativo della sua prestazione, il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti nonché l’osservanza dei principi etici e di comportamento indicati dalla Cooperativa. In corso di svolgimento dell’incarico il Socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico- organizzative della Cooperativa, della clientela e/o degli interessi personali del Socio.
Le prestazioni oggetto dell’incarico saranno eseguite, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base della congiunta pianificazione iniziale e nel rispetto dei parametri di coordinamento stabiliti in contratto.
L’opera del socio autonomo non sarà soggetta ad alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare da parte della Cooperativa e sarà orientata, in uno spirito di coimprenditorialità, al raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati e non già alla mera messa a disposizione della Cooperativa, o dei clienti di questa, delle proprie energie psico-fisiche.
Art. 20 – Obblighi del socio con rapporto di lavoro non subordinato
- Prima dell’accettazione in proprio di incarichi di lavoro da parte di terzi, aventi per oggetto attività rientranti nell’oggetto sociale della Cooperativa, il Socio è tenuto a darne comunicazione all’Amministratore/CdA.
- Il Socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi o comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del contratto.
- La mancanza del vincolo di subordinazione comporta in ogni caso per il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della Cooperativa, partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione e di aggiornamento reputate necessarie dalla Direzione della Cooperativa per il buon andamento dell’attività.
- L’attività deve essere svolta compatibilmente con le modalità previste nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione. Nello svolgimento dell’attività assegnatagli, il socio deve garantire che non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla Cooperativa nei confronti di terzi.
Art. 21 – Revoca e scioglimento del rapporto
L’accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso e causa di risoluzione del rapporto sociale. A tal riguardo si intenderanno tassative e vincolanti le disposizioni previste dal codice disciplinare e di comportamento adottato dalla Cooperativa.
Art. 22 – Risoluzione del contratto
Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nella lettera di incarico o nel contratto e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del Socio. In ogni caso, le cause del recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente nel contratto individuale e nel codice disciplinare.
La cessazione del rapporto può essere causa di esclusione del socio.
Art. 23 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato
Il trattamento economico dei Soci con rapporto di lavoro autonomo sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in Cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dai prezzi medi di mercato, dagli usi e consuetudini e, in ogni caso, da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso. Il trattamento economico di riferimento, in assenza di tabelle ministeriali, non sarà inferiore alla retribuzione lorda complessiva prevista per analoga prestazione in regime subordinato. In tal caso, ai fini di una più agevole e puntuale determinazione degli importi, le prestazioni lavorative saranno concordate in base a quanto stabilito nel precedente art.19 ed i relativi compensi saranno determinati su base mensile forfettaria.
NORME COMUNI A TUTTI I SOCI
Art. 24 – Ristorni
In sede di approvazione di bilancio di esercizio l’Assemblea, su proposta dell’Amministratore/CdA, potrà deliberare l’erogazione di ristorni in favore dei soci lavoratori subordinati e non, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi.
L’erogazione potrà avvenire mediante:
- Erogazione diretta.
Per i Soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente. L’organo amministrativo valuta lo scambio mutualistico realizzato da ciascuna categoria di soci lavoratori stabilendo, nei limiti della legge, il ristorno assegnabile a ciascuna di esse. La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio, tenendo conto del lavoro effettivamente svolto e prevedendo, altresì, delle diversificazioni in relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento del lavoro medesimo, con particolar riferimento al lavoro diurno e notturno, nonché al lavoro prestato nei giorni feriali o festivi.
Art. 25 – Incentivi
L’organo amministrativo può prevedere per alcune categorie di soci lavoratori, l’elargizione di fringe benefit e/o la stipula di contratti di previdenza complementare (sia eventualmente a carico della cooperativa che a capo del lavoratore).
Dell’attribuzione di tali fringe benefit e/o contratti di previdenza complementare dovrà essere data comunicazione ai Soci nella prima assemblea utile.
Art. 26 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
- contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali e locali;
- carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
Nei casi in cui al presente articolo, l’Assemblea potrà deliberare, su proposta dell’Amministratore/CdA, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.
Se necessario l’Assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere inferiore al 60% del trattamento globale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicato, scegliendo innanzitutto quegli elementi contrattuali (quali il TFR) che siano corrisposti per ultimi ai soci ed abbiano la possibilità di essere reintegrati nei bilanci futuri.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’Assemblea, l’Amministratore/CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l’Assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa ha accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati.
L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure secondo i settori di attività e dei rapporti coinvolti.
Art. 27 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento Interno ha immediata efficacia a seguito dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci in data …………………………..
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, la Cooperativa provvederà al deposito del presente Regolamento presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Art. 28 – Modificazione del Regolamento
Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Amministratore/ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione